Contenitori e distributori mobili di carburante
Novità per la prevenzione degli incendi
Con il DM 22 novembre 2017, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. di capacità fino a 9 metri cubi. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017). Il decreto entrerà in vigore il 5 gennaio 2018.
Il Ministero intende perseguire l’obbiettivo di:
- a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
- d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
- e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Vengono abrogati:
- decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990
- decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003
- art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006
Si applica alle nuove installazioni e a quelle esistenti a meno che, quest’ultime, non siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia già stata presentata la segnalazione certificata d’inizio attività prevista dall’art. 4 del DPR 151/2011.